Tagli boschivi, periodo di taglio e requisiti per lesecuzione e procedure.
Per effettuare tagli boschivi nel territorio regionale è necessario rispettare il Regolamento forestale, mentre sono vietati, salvo specifica autorizzazione (art. 19 l.r. 4/2009), gli interventi finalizzati a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
In base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento di taglio sono previste diverse procedure:
- Comunicazione semplice.
- Autorizzazione con progetto redatto da un tecnico forestale. Dopo 30 giorni si applica il silenzio assenso.
Corretta procedura per non incorrere in sanzioni
Migliore gestione del bosco
I periodi di taglio nei boschi cedui e a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti (indipendentemente dalla loro forma di governo), sono così definiti:
- Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile
- Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile
- Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio
I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
Le operazioni di
concentramento devono essere portate a termine nei trenta giorni (novanta giorni oltre 1.000 metri di quota) successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio; le operazioni di
esbosco possono essere eseguite tutto l’anno.
Il taglio della
componente a fustaia del governo misto deve essere eseguito contemporaneamente al taglio della componente a ceduo.
Sono invece
consentiti tutto l’anno:
- interventi in fustaia;
- tagli intercalari in tutti i boschi (compresi ripuliture e sfolli);
- tagli di avviamento a fustaia;
- interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti (art. 41 del regolamento);
- abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.